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CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22000:2018 - Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare ed HACCP

La norma ISO 22000:2018 è applicabile a tutte le aziende operanti in modo diretto e/o indiretto nella filiera agroalimentare, inclusi i produttori, i trasformatori, i distributori e gli utilizzatori di packaging, di materiali e di oggetti destinati a contenere o semplicemente ad entrare in contatto con alimenti (MOCA).

Il tema principale della norma è la gestione della “food chain“, delle informazioni e dei controlli durante tutta la catena di fornitura ed approvvigionamento alimentare.

L’Operatore del Settore Alimentare (OSA) è responsabile del rispetto dei principi legati all’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, ossia il “sistema di analisi dei pericoli e dei punti di critici di controllo”) ed al Pacchetto igiene. Il controllo del suo operato avviene tramite lo strumento dell’autocontrollo, obbligatorio per ogni OSA coinvolto del processo alimentare.

L’HACCP è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono sette e sono:

I requisiti della ISO 22000 sono applicabili a tutti gli OSA della filiera agroalimentare che intendono implementare un efficace sistema di gestione alimentare gestendo quei punti critici maggior coinvolti in problematiche igienico-sanitarie. 

Lo schema dello standard sopracitato è compatibile ed armonizzato con le altre norme internazionali sui sistemi di gestione (es. ISO 9001), pertanto può facilmente essere integrato con i sistemi di gestione già esistenti in Azienda.

I vantaggi che L’azienda alimentare ottiene adottando efficacemente i Sistemi di gestione ISO 22000 sono facilmente tangibili; tra questi troviamo: 

I prerequisiti per l’adozione dello schema certificativo sono:

Il Gruppo 2G S.p.A può supportarvi nelle fasi di implementazione del sistema e del suo mantenimento nonché assumendo l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione Alimentare garantendovi professionalità e competenza nelle materie oggetto.

Gli standard Eueopei BRC e IFS per il settore alimentare

Con gli standard BRC (Technical Standard and Protocol for Companies Supplying Retailer Branded Food Products e IFS (International Food Standard) si fa riferimento a certificazioni di qualità, a livello internazionale, per la filiera di fornitura dei prodotti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Entrambi gli standard nascono per garantire che chiunque intenda commercializzare o fornire prodotti alimentari a rivenditori, è tenuto a soddisfare pienamente gli standard qualitativi richiesti.

BRC nello specifico costituisce una norma riconosciuta nel territorio inglese e in espansione nel resto dei Paesi Europei.  Lo standard è stato concepito con l’obiettivo cardine che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben precisi e nel rispetto di requisiti minimi.

IFS è invece uno standard concepito per i paesi dell’area centro-europea e ha lo scopo di favorire l’efficace selezione dei fornitori del settore alimentare e a marchio della GDO, sulla base della loro capacità e reputazione nel fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti legislativi.

I due standard perseguono gli stessi obbiettivi generali, e nello specifico:

I requisiti imposti da questi standard fanno riferimento alla metodologia HACCP e ad un insieme di requisiti di GMP (Good Manufacturing Practice), di GLP (Good Laboratory Practice) e GHP (Good Hygiene Practice).

MOCA

Sono considerati MOCA (Materiali e Oggetti destinati a entrare in Contatto con Alimenti) quei materiali e quegli oggetti che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:

Il primo riferimento normativo riguardante la certificazione MOCA risale al DM n. 6 del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale), oggi, invece, la normativa di riferimento è il Regolamento 1935/2004/CE.

Ogni MOCA durante la sua filiera produttiva deve essere accompagnato dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del produttore che attesta la conformità alle norme vigenti e quindi garantisce che tale materiale sia idoneo al contatto con gli alimenti. 

Le attività soggette a rilasciare la Dichiarazione di Conformità sono diverse. Si tratta, nello specifico, di:

La comunicazione di attività MOCA all’autorità competente

L’art. 6 comma 1. del Decreto n. 29 del 10 febbraio 2018 prevede che:

Per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

Tra gli organi preposti al controllo ufficiale dei MOCA, vi sono: il Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), i Servizi Veterinari (SVET) delle Aziende Sanitarie Locali e il Piano Regionale Integrato per i controlli sulla Sicurezza Alimentare (PRISA) predisposto dalla Direzione Sanità delle Regioni.

Le sanzioni:

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29/2017, sono state definite le sanzioni previste, in Italia, per la violazione del regolamento sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti.  

Tra le principali violazioni da tenere in considerazione vi sono:

Sistema di tracciabilità nell’agroalimentare (22005)

tracciabilità agroalimentare

Il sistema di rintracciabilità secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione” è il sistema organizzato che consente di documentare e ricostruire la storia dei prodotti certificati all’interno della filiera della produzione del prodotto finale.

Ha pertanto la funzione di dimostrare la capacità dell’organizzazione di documentare la storia dei propri prodotti, mediante:

Il sistema di rintracciabilità inoltre:

Il sistema di rintracciabilità consente un’efficace gestione delle comunicazioni all’interno dell’organizzazione, tra l’azienda e tutti gli attori della filiera, tra l’azienda e le Autorità Competenti e con tutti i Clienti o Fornitori. Consente inoltre di migliorare l’efficacia e la produttività di tutta l’organizzazione.