Trasparenza, sostenibilità e etichettatura armonizzata: il quadro definitivo del PPWR per le imprese.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito “PPWR”), entrato in vigore il 11 febbraio 2025, è diventato pienamente operativo dal 12 agosto 2026, attivando contemporaneamente numerosi obblighi per produttori, fabbricanti, distributori e operatori economici della filiera.
Il calendario di implementazione del PPWR è complesso e articolato: non tutte le disposizioni sono diventate applicabili il 12 agosto 2026. Comprendere quale sia il quadro normativo effettivamente vincolante a questa data è essenziale per le organizzazioni, che rischiano sanzioni significative in caso di non conformità.
La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento ufficiale per interpretare le disposizioni chiave del regolamento, rispondendo alle numerose domande pervenute da portatori di interessi e autorità nazionali. Questo approfondimento sintetizza il quadro applicabile e le azioni prioritarie per le imprese.
Che cosa è applicabile dal 12 agosto 2026
- Definizioni e ruoli nella catena di approvvigionamento
Il PPWR chiarisce i ruoli degli operatori economici: fabbricante, produttore, importatore e distributore. Tali definizioni non sono puramente terminologiche, ma determinano responsabilità giuridiche distinte:
- Il fabbricante (articolo 3) è responsabile della conformità alle prescrizioni in materia di sostenibilità (articoli 5-12);
- Il produttore è colui che mette a disposizione imballaggi per la prima volta sul territorio di uno Stato membro ed è responsabile della gestione dei rifiuti di imballaggio (responsabilità estesa del produttore, articolo 45);
- L’importatore è chi immette sul mercato dell’Unione imballaggi provenienti da paesi terzi per la prima volta.
Una succursale di un operatore estero non è considerata importatore: solo una controllata costituita come entità giuridica distinta lo è. Ciò ha implicazioni significative per gli obblighi di conformità e registrazione.
- Definizione e campo di applicazione del termine “imballaggio”
La definizione di imballaggio è ampia e funzionale: non dipende dal materiale, ma dal ruolo che l’articolo svolge. Secondo l’allegato I del PPWR e il documento di orientamento della Commissione:
- Sono imballaggi: vasi da fiori per la vendita, bustine di tè permeabili, sacchetti antipolvere, imballaggi di servizio riempiti al punto vendita;
- Non sono imballaggi: siringhe e sacche per somministrazione endovenosa (strutturalmente parte del dispositivo medico), container per candele, vasi da coltivazione utilizzati nel ciclo produttivo.
Questa distinzione influenza il perimetro di applicazione di molti obblighi normativi.
- Restrizioni relative alle PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari
Dal 12 agosto 2026 entrano in vigore i limiti rigidi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari (articolo 5, paragrafo 5):
- 25 ppb per PFAS misurate con analisi mirate (PFAS polimeriche escluse);
- 250 ppb per la somma delle PFAS con precedente degradazione dei precursori;
- 50 ppm per PFAS totali (comprese polimeriche).
La Commissione raccomanda un approccio graduale a tre fasi per la conformità:
- Quantificazione del fluoro totale (se < 50 mg/kg, conforme);
- Conferma che il fluoro è inorganico mediante pirolisi GC/MS (se conforme, non proseguire);
- Analisi diretta dei precursori ossidabili totali per verificare i limiti di 25 e 250 μg/kg.
Nessun periodo transitorio per esaurimento delle scorte: gli imballaggi immessi dopo il 12 agosto 2026 devono rispettare i limiti.
- Etichettatura armonizzata degli imballaggi
Sebbene l’articolo 12 fissi la data di applicazione al 12 agosto 2028, dal 12 agosto 2026 la Commissione deve adottare atti di esecuzione che specifichino i pittogrammi e le prescrizioni di etichettatura. Le imprese avranno così 24 mesi per adattarsi prima dell’obbligo di marcatura.
Punto critico: dopo il 12 agosto 2028, le etichette nazionali non potranno coesistere con quelle armonizzate dell’UE. Gli Stati membri dovranno abrogarle o adattarle. La Decisione 97/129/CE (sistema di numerazione per i materiali) continuerà ad essere facoltativa fino al 12 agosto 2028, dopodiché non sarà più consentita.
- Imballaggi riutilizzabili: regime transitorio
L’articolo 11 introduce criteri rigorosi per i riutilizzabili (rotazioni multiple, capacità di essere riempiti, ricondizionamento, ecc.), applicabili agli imballaggi immessi sul mercato a partire dall’11 febbraio 2025.
Rassicurazione normativa: gli imballaggi riutilizzabili già in circolazione prima del 11 febbraio 2025 non devono essere resi retroattivamente conformi (articolo 15, paragrafo 9). Le autorità potranno controllare la conformità ai nuovi criteri solo a partire dal 12 agosto 2026.
Che cosa non diventa ancora applicabile
- Prescrizioni di sostenibilità e riciclabilità (rinvio selettivo)
Le regole più impegnative del PPWR sono rinviate:
| Disposizione | Termine originale | Nuovo termine | Note |
| Articolo 6, lettera a) – Criteri di progettazione per il riciclaggio | 12 agosto 2026 | 1 gennaio 2030 (o 24 mesi dopo atto delegato) | Atto delegato entro 1 gennaio 2028 |
| Articolo 6, lettera b) – Raccolta, cernita e riciclaggio su scala | 12 agosto 2026 | 1 gennaio 2035 (o 5 anni dopo atto di esecuzione) | Atto di esecuzione entro 12 agosto 2026 |
| Articolo 7 – Contenuto riciclato obbligatorio | 12 agosto 2026 | Scaglionato (2025-2030) | Solo se non già applicabile |
| Articolo 10 – Riduzione al minimo del peso/volume | 12 agosto 2026 | 1 gennaio 2030 | Norma EN 13428:2004 ancora valida fino a fine 2029 |
| Articolo 11, paragrafo 2 – Numero minimo di rotazioni | 12 agosto 2026 | 12 febbraio 2027 (atto delegato) | In attesa di specifiche tecniche |
Implicazione strategica: i fabbricanti hanno tempo per adattare la progettazione degli imballaggi, ma devono iniziare i lavori di conformità immediatamente. La Commissione non intende dare priorità a atti di esecuzione per etichettatura digitale identificatrice dei materiali.
- Obiettivi di raccolta, riutilizzo e deposito cauzionale
Le scadenze principali rimangono:
- 1 gennaio 2029: scadenza per istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per bottiglie di plastica e lattine (90% raccolta);
- 1 gennaio 2030: obiettivi di riutilizzo del 40% per imballaggi per il trasporto;
- 1 gennaio 2035: divieto di incenerimento e discarica per imballaggi riciclabili non conformi;
- 12 febbraio 2029: etichette per imballaggi riutilizzabili obbligatorie.
Cosa devono fare le organizzazioni
Le imprese non dovrebbero interpretare il rinvio di alcune disposizioni come una sospensione generale degli adempimenti. Al contrario, il 12 agosto 2026 segna l’inizio di un’intensa fase di implementazione:
- Censimento e classificazione degli imballaggi
- Identificare tutti gli imballaggi immessi sul mercato (per la vendita, per il trasporto, di servizio, per produzione primaria);
- Classificarli secondo le definizioni del PPWR e del documento di orientamento della Commissione;
- Determinare il ruolo aziendale (fabbricante, produttore, importatore, distributore) in ciascuna filiera.
- Verifica della conformità alle PFAS
- Per imballaggi a contatto con alimenti: acquisire certificazioni analitiche o condurre test secondo il protocollo di tre fasi della Commissione;
- Documentare i risultati nella documentazione tecnica (allegato VII);
- Preparare la revisione della catena di approvvigionamento (fornitori e sub-fornitori).
- Aggiornamento della documentazione tecnica
- Redigere/aggiornare dichiarazioni di conformità UE (articolo 39);
- Prepararsi per i nuovi obblighi di etichettatura post-agosto 2028;
- Implementare sistemi di tracciabilità e controllo qualità per la riciclabilità.
- Coordinamento con GDPR, norma antidiscriminatoria e sicurezza alimentare
- Il PPWR non sospende il GDPR o le norme sulla sicurezza dei materiali a contatto con alimenti (Regolamento CE 1935/2004);
- Nessuna deroga ai requisiti di igiene e sicurezza alimentare;
- Documentare la conformità congiunta a tutti i quadri normativi applicabili.
- Pianificazione per la responsabilità estesa del produttore (REP)
- Registrarsi nei registri nazionali dei produttori entro i termini stabiliti dagli Stati membri;
- Preparare sistemi per il pagamento dei contributi di responsabilità estesa;
- Coordinare con organizzazioni di adempimento della REP (PRO) nel proprio Stato membro;
- Raccogliere dati sulla quantità e tipologia di imballaggi immessi sul mercato.
- Monitoraggio delle norme armonizzate
- Seguire l’adozione delle norme CEN/CENELEC per:
- Etichettatura (EN per pittogrammi e formato);
- Riciclabilità (aggiornamento EN 13430 e nuove norme);
- Riduzione al minimo (aggiornamento EN 13428).
- Valutare anticipatamente se la propria linea di produzione è conforme alle future prescrizioni tecniche.
- Comunicazione interna e catena di approvvigionamento
- Informare fornitori e clienti sugli obblighi;
- Condividere documentazione tecnica e certificazioni (articolo 16);
- Nominare rappresentanti autorizzati se necessario (articolo 17);
- Implementare procedure per il trasferimento di informazioni lungo la filiera.
Cosa dovranno fare gli Stati membri
Gli Stati membri hanno obblighi paralleli e immediati:
- Designare le autorità competenti per la vigilanza del mercato (articolo 64);
- Definire sanzioni proporzionate per mancata conformità (articolo 68);
- Comunicare alla Commissione eventuali misure nazionali complementari (per compostabilità, riutilizzo, ecc.);
- Istituire o riforma i sistemi di registro dei produttori (articolo 44);
- Preparare l’istituzione dei sistemi di deposito cauzionale per il 1° gennaio 2029 (articolo 50).
Conclusione
Il 12 agosto 2026 non rappresenta l’applicazione integrale del PPWR, ma rappresenta il momento di attivazione della vigilanza normativa. Le definizioni sono vincolanti, i limiti PFAS sono obbligatori, e la Commissione avrà il potere di irrogare sanzioni per mancata conformità.
Il tempo disponibile prima della data non deve essere percepito come una pausa, ma come un’opportunità strategica per censire i sistemi, allineare la documentazione tecnica, anticipare i criteri che verranno armonizzati e costruire una governance che renda gli imballaggi conoscibili, controllabili e conformi.
Le imprese che attendono gennaio 2030 o 2035 per iniziare rischierebbero di trovarsi in posizione di debolezza competitiva. Al contrario, una lettura proattiva del PPWR e del documento di orientamento della Commissione consente di trasformare i vincoli normativi in fattori di differenziazione e sostenibilità.
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Articolo a cura di Giuseppe Mallo – Sustainability Consultant Gruppo 2G