Riforma 231: oltre la notizia, cosa cambia davvero per chi costruisce i modelli

La Riforma 231 non è ancora legge, ma vale la pena iniziare a conoscerla fin da subito

Per molto tempo se n’è parlato come di un progetto destinato a rimanere solo su carta: dal 4 agosto 2026, invece, la Riforma del D. Lgs. 231/2001 è diventata un qualcosa di più concreto dal momento che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di revisione dell’intera materia 231.

Com’era prevedibile, nelle settimane successive l’argomento è stato affrontato ed analizzato da decine di interventi che ne hanno riassunto il contenuto punto per punto.
L’obiettivo che ci poniamo oggi è quello di provare a fare un passo ulteriore: capire cosa cambia per chi lavora ogni giorno sulla costruzione e sulla tenuta dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, in particolare nelle realtà delle piccole e medie imprese.

Prima di entrare nel merito della questione, tuttavia, è doveroso fare una precisazione fondamentale: la Riforma 231 non è ancora legge perché deve affrontare tutto l’iter di approvazione parlamentare; oggi, quindi, il D.Lgs. 231/2001 si continua ad applicare nelle stesse modalità a tutti ormai note. Ciò non toglie però che la direzione indicata dalla Riforma è chiara e non si torna indietro: ecco perché vale la pena iniziare a conoscerla fin da subito, anticipando un’impostazione di lavoro che prima o poi finirà per orientare anche l’interpretazione dei Modelli già esistenti.

 

Il cuore della Riforma: la colpa di organizzazione

Esaurite le necessarie premesse, veniamo al focus di questa riforma: il cambiamento senz’altro più determinante riguarda la modalità di accertamento della responsabilità dell’ente. Oggi, infatti, quando il reato viene commesso da un soggetto che riveste un ruolo apicale è l’azienda che deve dimostrare di avere messo in atto tutti i meccanismi di presidio necessari ad evitare la commissione del reato stesso: essersi dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ed avere individuato un Organismo di Vigilanza autonomo e competente. Se, una volta accertata la sussistenza di questi due requisiti, l’autore del reato riesce ad eludere fraudolentemente questo sistema, l’ente deve essere considerato esente da colpa.

Questa impostazione è sicuramente onerosa per le aziende e, nella prassi, è stata spesso causa di uno scomodo automatismo: se il reato è stato commesso significa che il Modello era inadeguato.
Questa riforma ha lo scopo di invertire questa logica, stabilendo che la colpa di organizzazione rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito 231 e, di conseguenza, che l’onere di provarne la sussistenza debba ricadere sulla pubblica accusa e non sull’ente.

Pertanto il Pubblico Ministero dovrà individuare specificamente quale carenza organizzativa abbia determinato o agevolato quel reato senza limitarsi semplicemente a constatare la verificazione del reato.
Viene anche eliminata la distinzione tra i reati commessi da soggetti apicali e da soggetti sottoposti: la regola sopra citata vale per tutti, senza differenze dovute ai ruoli.

Va detto, tuttavia, che non bisogna considerare questo cambiamento come una possibilità per le aziende di godere di una maggiore libertà ed essere esonerate da un qualsivoglia controllo: adottare un Modello 231 resta sempre una scelta fortemente consigliata e, ancora più importante, è attivarsi per avere un Modello costantemente aggiornato, sostenuto da procedure solide ed efficaci.

 

L’importanza di un modello efficacemente attuato

C’è un aspetto che non è stato troppo evidenziato dai vari interventi che si sono susseguiti sul punto ma che, invece, vale la pena approfondire perché tocca direttamente il lavoro di coloro che si occupano anche di sistemi di gestione certificati.
Il testo della riforma introduce un nuovo articolo, il 7-bis, che attribuisce una rilevanza, nella valutazione del giudice, alle linee guida di Confindustria e, in generale, delle associazioni di categoria, agli standard tecnici riconosciuti nonché alla sussistenza in azienda di sistemi di gestione certificati.

Ciò significa che un Modello costruito facendo riferimento agli standard consolidati, come ad esempio quelli relativi alle varie norme tecniche ISO, non produce un’automatica presunzione di innocenza ma diventa un elemento importante che il giudice deve esaminare seriamente nella sua valutazione e da cui può discostarsi solo con una motivazione adeguata.

Si tratta di un cambiamento di impostazione non indifferente perché per molto tempo l’atteggiamento sia degli addetti ai lavori sia del personale aziendale è stato orientato a considerare le certificazioni ISO ed il Modello 231 due binari paralleli, destinati a non convergere in un’unica direzione.

Il senso di questa riforma è, al contrario, quello di spingere sempre di più verso un sistema di compliance integrato, capace di rappresentare un punto di forza non solo a livello commerciale ma, quando necessario, anche come prova concreta davanti ad un giudice.
Coloro che già oggi, pur in assenza dell’approvazione definitiva di questo disegno di legge, hanno scelto di investire in una compliance integrata partono senz’altro da una posizione più solida e vantaggiosa rispetto a coloro che, invece, hanno trattato questi strumenti come adempimenti separati e meramente formali.

 

Le PMI e le “procedure semplificate”

La Riforma prevede, inoltre, che il Ministero della Giustizia, sentite le associazioni di categoria, adotti delle procedure semplificate per l’adozione e l’attuazione del Modello 231 nelle piccole e medie imprese. È la prima volta che si parla di questa specificazione che, come facilmente comprensibile, interessa particolarmente le aziende italiane, dal momento che la maggior parte di queste sono inquadrabili come PMI.

Va sottolineato che con il termine “semplificato” non si intende né meno rigoroso né meno serio ma, semplicemente, proporzionato alla realtà di cui si sta parlando; anche un Modello più snello dovrà, infatti, individuare i processi aziendali maggiormente esposti al rischio, le funzioni responsabili di presidiare tali processi all’interno dell’azienda, quali operazioni richiedono un doppio controllo e le modalità di funzionamento dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

La scelta di diversificare i Modelli in base alla dimensione dell’impresa è senza dubbio fondata: evita alle imprese più piccole di dover replicare delle strutture di controllo pensate per le multinazionali, chiaramente non adatte a loro. Questo, però, non autorizza le PMI ad adottare un Modello standard, fotocopiato da altri e mai realmente applicato, tanto più ora che la riforma sposta l’attenzione sull’efficace attuazione più che sulla forma.

 

L’Organismo di Vigilanza: stesso ruolo, ma più centrale nella prova

Per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza chiariamo subito un punto fondamentale: tale figura continua a fare quello che ha sempre fatto, ossia vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, promuoverne l’aggiornamento e segnalare le anomalie.

Tale attività, tuttavia, assume ora un’importanza diversa nel momento in cui ci si ritrova coinvolti in un procedimento penale ed è necessario verificare se la struttura dell’organizzazione ha funzionato o meno: dal momento che la colpa di organizzazione va provata e non è più presunta, non basta dimostrare che l’OdV esisteva solo sulla carta, ma bisogna mostrare la qualità reale delle verifiche da questo svolte, l’effettività delle caratteristiche di autonomia e indipendenza, la sua possibilità di accedere alle informazioni e, soprattutto, la prontezza di reazione dell’Ente alle sue segnalazioni.
In altri termini, questa riforma incide in maniera ancora più decisiva sulla tracciabilità del lavoro dell’OdV: verbali, flussi informativi documentati, evidenza delle azioni intraprese a seguito di un’anomalia rilevata si confermano veri e propri strumenti di prova.

 

La novità più interessante e meno enfatizzata: riorganizzarsi dopo il fatto può estinguere l’illecito

Un aspetto inedito all’interno del testo di riforma, e paradossalmente anche il meno discusso, riguarda l’introduzione di un percorso che, in presenza di determinate condizioni, può portare all’estinzione dell’illecito quando l’ente, dopo la commissione del reato, mette in atto una riorganizzazione effettiva: integra o adotta il Modello, elimina le carenze che hanno agevolato il reato, risarcisce il danno, mette a disposizione il profitto per la confisca.

Naturalmente, la valutazione finale sull’idoneità delle iniziative adottate dall’ente spetta al giudice. Questa novità dimostra come il sistema della responsabilità degli enti si stia avvicinando sempre di più ad una giustizia che possa essere riparativa e non meramente punitiva. C’è, tuttavia, una precisazione da fare: tale possibilità premiale è subordinata ad una reale riorganizzazione e non ad interventi predisposti ad hoc in vista del processo.

 

Il Modello 231 è davvero facoltativo? Il nuovo ruolo nella governance societaria

Il Modello 231 non è obbligatorio per tutte le imprese. Ma significa davvero che se ne possa fare a meno?

La risposta merita una riflessione che vada oltre il dato strettamente formale, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni normative in materia di governance societaria.

Il D.Lgs. 47/2026, intervenendo sulla disciplina delle società di capitali, ha posto ulteriormente in primo piano la responsabilità degli amministratori nell’organizzazione dell’impresa. Il nuovo art. 2380-bis del Codice civile attribuisce espressamente agli amministratori la gestione e l’organizzazione aziendale, compresa l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Un principio che si inserisce nel quadro degli obblighi di adeguatezza organizzativa già previsti dall’art. 2086 c.c.

In questo contesto, il Modello 231 assume una rilevanza che va ben oltre la prevenzione dei reati presupposto. Se correttamente progettato, integrato nei processi aziendali ed efficacemente attuato, rappresenta uno strumento a disposizione degli amministratori per rafforzare il sistema di controllo interno, presidiare i rischi e documentare l’effettività delle misure organizzative adottate.

Non si tratta, naturalmente, di equiparare il Modello 231 all’intero sistema di controllo interno, né di considerare la sua adozione una garanzia automatica di adeguatezza degli assetti. Si tratta piuttosto di riconoscerne il contributo concreto all’interno di un sistema di governance strutturato, nel quale responsabilità, procedure, controlli e flussi informativi siano chiaramente definiti e verificabili.

La prospettata riforma della responsabilità degli enti sembra muoversi nella medesima direzione: attribuire crescente centralità alla qualità dell’organizzazione e all’effettiva capacità dei presidi aziendali di prevenire i rischi, superando una visione meramente documentale della compliance. Resta fermo che tale riforma, diversamente dal D.Lgs. 47/2026 già vigente, deve ancora completare il proprio iter legislativo.

La questione, dunque, non è soltanto chiedersi se il Modello 231 sia formalmente obbligatorio, ma come gli amministratori possano dimostrare di aver predisposto un’organizzazione adeguata, consapevole dei propri rischi e dotata di controlli realmente efficaci.

È in questa prospettiva che il Modello 231 può esprimere il suo valore più significativo: non un semplice adempimento, ma una componente qualificante di una governance responsabile, capace di coniugare prevenzione, controllo e buona gestione dell’impresa.

 

Approfondisci i nostri Servizi per il Modello 231