Modello 231: dal 30 settembre l’Intelligenza Artificiale entra nel catalogo dei reati presupposto

L’Intelligenza Artificiale diventa un rischio 231: ma non per tutte le imprese allo stesso modo

Negli ultimi mesi gli interventi normativi che incidono sulla responsabilità degli enti si sono susseguiti ad un ritmo insolito. Mentre la tanto discussa riforma organica del D.Lgs. 231/2001 resta, ad oggi, un disegno di legge ancora da sottoporre all’iter parlamentare, l’intervento che inserisce lo strumento dell’intelligenza artificiale nel catalogo dei reati presupposto ha già completato il proprio percorso: è legge a tutti gli effetti.

Il D.Lgs. 160/2026 e il nuovo art. 25-vicies

Si tratta del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, attuativo della Legge 132/2025 di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
Il Decreto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre ed in vigore dal 30 settembre 2026 – inserisce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-vicies, dedicato ai reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
Trattandosi, dunque, di una norma già prossima all’applicazione, è utile per le aziende affrontare la questione partendo dal principio ossia dalle due fattispecie penali introdotte nel catalogo dei reati presupposto 231: l’art. 437-bis c.p. “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi” e l’art. 612-quater c.p. “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.

Le sanzioni per gli enti

In particolare, l’art. 437-bis c.p. prevede una sanzione pecuniaria a carico degli enti che va da 600 a 1.000 quote ed l’art. 612-quater c.p. ne prevede una che va da 200 a 700 quote. Sono, inoltre, applicabili ad entrambe le fattispecie anche delle sanzioni interdittive, tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 437-bis c.p. Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita di sistemi

Il primo reato richiamato dall’art. 25-vicies è il nuovo articolo 437-bis del codice penale, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi“. Nonostante all’inizio del primo comma venga utilizzata l’espressione “chiunque” va specificato che, nella sostanza, si tratta di un reato proprio: l’obbligo di adottare adeguate misure tecniche e di sorveglianza umana grava specificamente su tutti coloro che, a vario titolo, intervengono nella filiera dei sistemi di IA classificati “ad alto rischio” dall’AI Act, ossia chi si occupa della progettazione, dell’addestramento, della produzione, dell’immissione sul mercato o dell’utilizzo professionale di questi strumenti e non, dunque, chi utilizza un qualsiasi strumento di IA.

Le condotte punite

Le condotte descritte all’interno di questa fattispecie sono molteplici: dall’omissione dolosa delle misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento del sistema all’omissione dolosa o colposa di misure di sorveglianza umana, dall’alterazione illecita di sistemi di intelligenza artificiale all’omissione intenzionale di misure di sorveglianza umana commessa da un utilizzatore professionale di tali sistemi.

Un reato di pericolo concreto

Una costante che accomuna tutte le condotte sopra citate risiede nel fatto che si tratta sempre di reati di pericolo concreto (e non di mera condotta) che realizzano, pertanto, un’anticipazione della tutela penale. Ciò significa che la fattispecie si considera integrata solo se dall’omissione o dall’alterazione deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale oppure, nelle ipotesi più gravi, per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
Questo si traduce nel fatto che la semplice mancanza di una procedura, isolata da qualunque conseguenza, non è sufficiente ad integrare automaticamente il reato ma, al contempo, in presenza di un incidente, la ricostruzione postuma del contesto diventa rilevante per capire quali rischi erano stati individuati, quali misure tecniche erano state previste e chi doveva verificarle, quale sorveglianza umana era stata organizzata e quali eventuali anomalie erano già emerse in precedenza.

 

Art. 612-quater c.p. Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

Il secondo reato richiamato dall’art. 25-vicies è l’articolo 612-quater del codice penale, rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
A differenza dell’art. 437-bis c.p., questo esisteva già nell’impianto normativo italiano poiché era stato introdotto dalla Legge 132/2025 come fattispecie autonoma a tutela della libertà morale della persona: tale norma è stata pensata a contrasto del fenomeno dei deepfake poiché punisce chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
La differenza rispetto a prima è che ora tale fattispecie, già presente nel Codice penale, è stata inserita anche nel catalogo dei reati presupposto 231 e, per tale motivo, è importante capire in quali contesti aziendali possa effettivamente rilevare.

Gli elementi del reato

La vittima, innanzitutto, deve essere una persona fisica; in secondo luogo, la condotta punibile non si limita alla creazione del contenuto, ma comprende anche la sua diffusione, pubblicazione o cessione. Inoltre, l’elemento costitutivo fondamentale è l’idoneità ad ingannare i destinatari del contenuto sulla genuinità dello stesso: non basta, infatti, che un’immagine, un audio o un video siano stati generati con l’IA, occorre che siano idonei a far credere che si tratti di qualcosa di autentico. E, infine, a differenza della fattispecie criminosa illustrata in precedenza, si tratta di un reato di evento poiché ai fini della consumazione deve prodursi un danno ingiusto per la persona offesa.

Cosa significa in azienda

Traducendo quanto detto all’interno dei confini aziendali, si può affermare che il rischio non riguarda necessariamente solo un uso doloso e mirato della tecnologia ma può essere legato, ad esempio, anche all’utilizzo di strumenti generativi per scopi di marketing, comunicazioni aziendali, materiale formativo o promozionale che prevedano — anche indirettamente — lo sfruttamento dell’immagine, della voce o delle sembianze di persone reali. In assenza di un controllo adeguato su questo tipo di processi il pericolo di ricadere, anche inconsapevolmente, in un utilizzo problematico dello strumento diventa immediatamente concreto.

L’impatto sui Modelli organizzativi: conoscere il rischio prima di intervenire

Per chi si occupa nello specifico di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il primo nodo da sciogliere è questo: l’ingresso dell’IA nel catalogo dei reati presupposto non può comportare un approccio indistinto e uguale per tutte le aziende.

Art. 437-bis: un perimetro volutamente selettivo

L’art. 437-bis c.p. è stato costruito dal legislatore con un perimetro volutamente selettivo: non punisce qualsiasi utilizzo scorretto o superficiale dell’intelligenza artificiale ma richiede che il sistema coinvolto sia qualificabile come “ad alto rischio” secondo i criteri tecnici dell’AI Act e, inoltre, che dalla condotta derivi un pericolo concreto per beni di primaria importanza (come la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato).
Ciò significa, quindi, che il semplice utilizzo di strumenti di IA in azienda non genera, di per sé, un rischio riconducibile a questa fattispecie: occorre verificare per ogni sistema – in base allo scopo per cui è stato costruito ed alle sue concrete modalità di impiego – se rientri davvero nel perimetro stabilito dal legislatore.
Secondo alcuni commentatori, questa impostazione porta comunque con sé un punto problematico: la fattispecie è punibile anche a titolo di colpa grave e, considerando la rapidità con cui evolvono gli standard tecnici in questo campo, la possibilità che un’applicazione troppo estensiva della norma finisca per tradursi in una sorta di responsabilità oggettiva – in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale – è un esito che non può essere escluso a priori.

Il primo passo: mappare i sistemi di IA

In ogni caso, il primo passo da compiere è senz’altro una mappatura dell’intero impianto di IA dell’azienda: individuare i sistemi di IA progettati, sviluppati, prodotti, immessi sul mercato o utilizzati, e qualificarli secondo i criteri dell’AI Act. Se da questa ricognizione non emergono sistemi classificabili come ad alto rischio, può ritenersi sufficiente documentare in maniera adeguata lo svolgimento di tale attività, senza necessariamente costruire un apparato documentale ad hoc.
Diversa è la questione qualora da tale analisi emergano sistemi che rientrano in quella categoria: in questi casi il Modello va aggiornato ridefinendo quali sono i ruoli e le responsabilità lungo tutta la catena di lavoro, le misure tecniche di sicurezza, la sorveglianza umana realmente esercitabile, le modalità di gestione di incidenti e anomalie, i controlli sui fornitori, la formazione del personale e la tracciabilità di decisioni ed iniziative adottate.

Art. 612-quater: un perimetro più ampio

Diverso, e più ampio, è invece il perimetro dell’art. 612-quater c.p.: non essendo circoscritto ai soli sistemi ad alto rischio, può riguardare potenzialmente un numero molto più ampio di imprese, incluse quelle che utilizzano l’IA solo per marketing o comunicazione.
Tuttavia anche qui la logica non cambia: la valutazione dei rischi va fatta al fine di verificare se e come questi strumenti vengano impiegati nella produzione o diffusione di immagini, video o contenuti audio riferibili a persone reali e, in secondo luogo, si devono predisporre dei presidi (regole d’uso, soggetti autorizzati, procedure di verifica, formazione) calibrati in base all’esposizione realmente riscontrata, prestando attenzione anche agli eventuali fornitori esterni cui è affidata la comunicazione digitale.

Interesse o vantaggio dell’ente e ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Va infine ricordato, come per ogni reato presupposto 231, che la responsabilità dell’ente scatta solo se il fatto è commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto (almeno fino a quando non sarà definitivamente approvata la Riforma che abolisce tale distinzione) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Di conseguenza, il solo utilizzo di sistemi di IA non genera automaticamente un rischio 231.
In questo quadro cambia, inevitabilmente, anche il lavoro dell’Organismo di Vigilanza, i cui flussi informativi dovranno necessariamente comprendere anche la classificazione dei sistemi adottati, gli eventuali incidenti o malfunzionamenti e le risultanze della sorveglianza umana con l’accortezza di dotare l’OdV, ove necessario, delle competenze tecniche per valutare davvero, e non solo formalmente, l’adeguatezza di questi presidi.

Il tuo Modello 231 è pronto per l’art. 25-vicies?

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 160/2026, è il momento di capire se e come l’intelligenza artificiale incide sulla tua organizzazione: quali sistemi utilizzi, come li impieghi e se il tuo Modello 231 e i flussi verso l’OdV sono adeguati.

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Articolo a cura di Alessandra Fucà, consulente Gruppo 2G in materia di D. lgs 231/2001