Direttiva PED e D.M. 329/2004

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La Direttiva 97/23/CE (PED) sulle attrezzature in pressione è sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE allineata al nuovo scenario legislativo europeo.

La normativa in questo settore è complessa ma può essere schematizzata così:

Le attrezzature in pressione, vengono classificate dalla Direttiva PED, in base alla tipologia di fluido contenuto, in quattro categorie, dalla I alla IV, caratterizzate da gradi di pericolosità diversi e crescenti in base ai seguenti parametri: 

La Direttiva PED ed il D.M. 329/2004 prevedono un iter di denuncia e controllo delle apparecchiature in pressione nella sua globalità partendo dalla verifica di messa in servizio, proseguendo con la dichiarazione o Denuncia di messa in servizio attraverso riqualificazioni o verifiche periodiche ove vengono contemplate le riparazioni e modifiche delle attrezzature a seconda delle categorie (con annesse esclusioni dal campo di applicazione).

E’ obbligatorio per l’utente che ha installato un’attrezzatura, una tubazione o un’insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la messa in servizio dei medesimi prima del loro utilizzo.  (art.6 DM 329/04)

Le verifiche periodiche sono attività tecniche specialistiche da considerarsi a tutti gli effetti “preventive”, con la finalità di accertare lo stato di manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L’attività di verifica periodica degli apparecchi a pressione, nello specifico, consiste nel controllo della stabilità delle membrature e delle parti interne nonché dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e della regolazione delle attrezzature oggetto della Direttiva, tra cui:

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere segnalate, comunicate e denunciate all’ INAIL. Gli organismi di riferimento, notifica, ispezione, verifica e controllo sono:

Tra gli enti che intervengono nella valutazione di conformità delle attrezzature a pressione ci sono gli Organismi Notificati, gli Ispettorati degli utilizzatori ed entità terze riconosciute.

Le scadenza delle verifiche periodiche sono individuate nelle tabelle del D.M. 329/04 e nell’allegato VII (VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.